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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.2.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 45

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
15.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Consigliere diplomatico).

  1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.
  2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, secondo comma e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  3. All'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, nonché, se ritiene opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche».