Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi).
La permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.