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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.2.  nelle commissioni riunite III-IV in sede referente riferita al C. 45

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/04/2015  [ apri ]
1.2.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

  1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione medesima, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace alle missioni internazionali è deliberata, per singola missione, dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.
  2. Le missioni internazionali adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate al comma 3 e successivi, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:
   a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso statuto, qualora sia istituita una forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;
   c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;
   d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario nelle quali è autorizzato l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e con il consenso dei Governi degli Stati interessati;
   e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

  3. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.
  4. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo.
  5. Il procedimento di cui ai commi 3 e 4 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione, ove non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati ai commi 3 e 4.