All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. È soppresso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;