Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – 1. La partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, è autorizzata con legge.