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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.200. in Assemblea riferita al C. 45-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/05/2015  [ apri ]
2.200.
approvato

  All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 con le seguenti: il fabbisogno finanziario per l'anno in corso cui si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro 20 giorni dall'assegnazione.
  2-ter. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2-bis, per il finanziamento delle missioni di cui al medesimo comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui all'articolo 2, comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 del medesimo articolo 2 con il seguente:
  «
3. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.»;

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento