Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – 1. La costituzione di basi militari nazionali in Paesi diversi da quelli della NATO è autorizzata per legge. È fatto comunque divieto di stipulare accordi per la costituzione di basi militari italiane in Paesi che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185.