Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra al personale militare impegnato nelle missioni che implichino l'esposizione al combattimento o siano considerate a più elevato rischio operativo.