Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. – 1. Il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile che ha partecipato alle missioni internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere impiegato in servizi di ordine pubblico, compresi i servizi di perlustrazione e pattuglia di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per un anno dalla fine della partecipazione alla missione.