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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.50. in Assemblea riferita al C. 45-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/05/2015  [ apri ]
1.50.

  Al comma 1, sostituire le parole da: la partecipazione delle Forze armate fino alla fine del comma con le seguenti: ed in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace può essere autorizzata per le seguenti operazioni e missioni internazionali:
   a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello Statuto medesimo, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;
   c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate da Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;
   d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.
   e) missioni internazionali per il monitoraggio dei diritti umani e l'osservazione elettorale.