Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il transito di navi, truppe, aeromobili da e per basi militari, porti e aeroporti collocati sul territorio, spazio aereo e marittimo della Repubblica Italiana, appartenenti a Forze armate straniere impegnate o meno, congiuntamente o separatamente con le Forze armate italiane, in missioni internazionali.