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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.050. in Assemblea riferita al C. 45-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/05/2015  [ apri ]
13.050.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis(Esercizio del diritto di voto del personale militare temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali). – 1. L'articolo 1491 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1491. – (Esercizio del diritto di voto per il personale appartenente alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali). – 1. Il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali, esercita, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché in occasione di tutte le consultazioni referendarie, il diritto di voto secondo le modalità indicate dal presente articolo.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 presentano un'apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, che deve pervenire al comando o all'amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia.
  3. Il comando o l'amministrazione di appartenenza dell'elettore trasmette all'ufficio consolare di competenza, entro il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza, unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2.
  4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, per via telematica, per posta elettronica certificata, oppure via telefax, l'elenco dei nominativi dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascun elettore.
  5. Entro due giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 4, l'ufficio elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale che cancella, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti.
  6. Entro il quarantesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta un apposito regolamento in cui, tenuto conto delle peculiarità strutturali e ambientali dei singoli comandi militari dislocati all'estero, sono definite le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, dell'invio delle schede votate in Italia e delle altre operazioni elettorali, ad eccezione solo dello scrutinio.
  7. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1 sono scrutinate esclusivamente e senza eccezione alcuna presso uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla commissione elettorale circondariale del comune di Roma, su proposta dell'ufficio elettorale. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, sono istituiti fino a un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma.
  8. Al fine di assicurare la segretezza del voto per corrispondenza, i plichi contenenti le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco di Roma, sono dal medesimo delegato distribuiti in modo proporzionale ai seggi speciali.
  9. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le circoscrizioni a cui attribuire, per ogni consultazione elettorale, le schede votate con le modalità di cui al presente articolo.
  10. Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì definite le modalità tecnico-organizzative delle operazioni di scrutinio presso i seggi speciali».