Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
b) all'articolo 1, comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2017, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;
c) all'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni».
3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni per gli anni 2017 e 2018 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017 e 2018, in sede di ripartizione delle maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo di cui dall'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Qualora tali maggiori entrate, non consentano l'assegnazione delle suddette risorse, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 66. A decorrere dall'anno 2019 la misura dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, assicura un finanziamento non inferiore a 150 milioni annui al Fondo di cui al comma 1.