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Legislatura XVII

Proposta emendativa 53.17. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/05/2017  [ apri ]
53.17.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 199, alinea le parole: «è ridotto a 41 anni per i lavoratori» sono sostituite con le seguenti: «è ridotto a 40 anni per i lavoratori»;
   b) al comma 203, le parole: «è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.», sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto a domanda nel limite di 660 milioni di euro per l'anno 2017, di 1150 milioni di euro per l'anno 2018, di 1170 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.».

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: pari al 6 per cento, sono sostituite dalle parole: pari al 9 per cento.