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Legislatura XVII

Proposta emendativa 47.32. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/05/2017  [ apri ]
47.32.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relative agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie alle stesse condizioni e modalità stabilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.
  11-ter. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile. Obiettivi specifici di traffico ferroviario, entità e modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.