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Legislatura XVII

Proposta emendativa 41.013. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/05/2017  [ apri ]
41.013.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).

  1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, di cui all'allegato 1-bis, compresi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetti (CUP).
  3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
   a) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
   b) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
   c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;
   d) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;
   e) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

  4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio.
  5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
  6. Il comune beneficiario del contribuito di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In assenza, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 è verificato sul predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG).
  8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, nell'ambito di una specifica convenzione, gli stessi possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della CONSIP o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate.
  9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.
  10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

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