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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.043. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/05/2017  [ apri ]
11.043.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di magistratura contabile).

  1. Al fine di garantire la piena funzionalità della magistratura contabile, a tutela degli equilibri di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Corte dei conti è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi magistrati fino al numero massimo di venticinque unità.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,65 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero e, quanto a 1,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.