Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2017, limitatamente agli skilift siti nel territorio della regione Abruzzo, è prorogata di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.