Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Dopo il comma 714-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
«714-ter. Le province che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale nel corso del 2016 e che non ne hanno ancora conseguito l'approvazione possono provvedere a riformulare il piano stesso, ferma restando la sua durata originaria, per tenere conto degli interventi di carattere finanziario nel frattempo intervenuti».