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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.53. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4444

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/05/2017  [ apri ]
3.53.

  Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. I rapporti attivi e passivi tra lo Stato e la Federazione italiana dei consorzi agrari concernenti le attività svolte per conto e nell'interesse dello Stato in regime di separazione contabile e afferenti alle gestioni separate di cui agli articoli 2, secondo comma, n. 8), e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169, alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono estinti con compensazione delle rispettive posizioni attive e passive in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, alla stessa data cessa la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0011109 del 9 dicembre 2010 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, e gli eventuali residui attivi sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.
  4-ter. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari in amministrazione ordinaria nei confronti del sistema creditizio, è istituito, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018. Il fondo è destinato, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche alla riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di ristrutturazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi del fondo da parte dei consorzi agrari. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove appositi accordi fra l'Associazione bancaria italiana e i rappresentanti dei consorzi agrari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo