Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9.1.
(Tassazione agevolata dei redditi da pensione).
1. All'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: ”7. Indipendentemente dall'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti a quello in cui avviene il trasferimento di residenza fiscale in Italia, assoggettano i redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), se erogati da soggetto estero, a tassazione separata con aliquota del 10 per cento, nel periodo di imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e fino al quattordicesimo periodo di imposta successivo compreso.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.