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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.022. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
9.022.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Ulteriore proroga di termini in materia di definizione agevolata).

  1. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, le parole: «21 aprile 2017» sono sostituite con le seguenti: «31 ottobre 2017».
  2. Ai debitori che abbiano aderito alla definizione agevolata dopo il 21 aprile 2017, l'agente della riscossione comunica, entro il 31 dicembre 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
   a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di febbraio, aprile e giugno;
   b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e giugno.