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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.021. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
9.021.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. In funzione sperimentale e di anticipazione di una successiva riforma organica dell'imposizione fiscale sulle persone fisiche, le imprese, le società e gli altri enti, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018, e per i cinque periodi di imposta successivi, la imposizione fiscale sui redditi delle persone fisiche è assoggettata al seguente regime:
   a) applicazione del regime di imposizione fiscale di cui al presente articolo ai redditi delle persone fisiche da lavoro dipendente, pensione e attività assimilate, nonché da svolgimento di attività di impresa, arti o professioni per i soggetti che facciano espressa opzione per tale forma di tassazione entro il 30 giugno 2017; in mancanza di opzione, si intende confermata l'applicazione del regime fiscale vigente alla data predetta;
   b) per la parte eccedente il reddito escluso da imposizione fiscale in quanto superiore alla no tax area, e fino all'importo di 200.000 euro annui di reddito di cui alla lettera a), applicazione di un'unica aliquota pari al 15 per cento;
   c) per la parte di reddito di cui alla lettera a) superiore a 200.000 euro annui, applicazione di un'aliquota di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 20 per cento.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, sono adottate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché sono rideterminati gli importi delle detrazioni e deduzioni spettanti per le tipologie di reddito di cui al comma 1, lettera a) in maniera da assicurare i seguenti obiettivi:
   a) semplificazione e razionalizzazione delle fattispecie esistenti, eliminando duplicazioni e concentrando gli interventi esclusivamente su misure effettivamente rispondenti ad esigenze di equità e riequilibrio del carico fiscale complessivo;
   b) armonizzazione e parificazione, anche progressiva nel tempo, dell'ammontare delle detrazioni e deduzioni riconosciute a prescindere dalle diverse tipologie di reddito in esame ai sensi del comma 1;
   c) introduzione, anche progressiva nel tempo, di modalità di riconoscimento sostanziale del maggior carico fiscale gravante sui nuclei familiari in funzione dei componenti degli stessi, tenuto conto dei componenti in età minore o avanzata, dei soggetti affetti da gravi infermità o non in grado di svolgere attività di produzione di redditi;
   d) applicazione del nuovo regime sui redditi riferiti al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2018.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse derivanti dall'attuazione di cui al comma 2 del presente articolo.