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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.01. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Disposizioni per il contrasto dell'elusione fiscale nelle transazioni eseguite per via telematica e modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera sussistente, salvo prova contraria, una stabile organizzazione in Italia, qualora si realizzi una presenza continuativa di attività on line riconducibili all'impresa non residente, per un periodo non inferiore a sei mesi, tale da generare nel medesimo periodo flussi di pagamenti a suo favore, comunque motivati, in misura complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro.
  2. Nei casi in cui siano superate le soglie di cui al presente comma, spetta agli intermediari finanziari che hanno disposto i pagamenti effettuare relativa segnalazione all'amministrazione finanziaria, con modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Ai fini del presente articolo, si applica la disciplina relativa agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
  4. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «g-bis) i redditi derivanti da transazioni on line relativi a pagamenti effettuati da soggetti residenti, all'atto dell'acquisto di prodotti o di servizi digitali presso un e-commerce provider estero, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze software successivamente distribuite sul mercato italiano».

  5. Il comma 4 dell'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «4. I compensi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis) e comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. I redditi derivanti dalle attività on line di cui al citato all'articolo 23, comma 1, lettera g-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettati a ritenuta da parte degli intermediari finanziari residenti, nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. Il prelievo alla fonte è effettuato nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei predetti redditi e flussi finanziari e deve essere versato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente».
  6. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente: ”Art. 25-bis. 1. – (Ritenuta su transazioni on line delle persone giuridiche). 1. Nel caso indicato al comma 4 dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i soggetti incaricati di eseguire pagamenti verso soggetti non residenti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, per l'acquisto di beni e di servizi acquisiti on line, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta a titolo d'imposta del 24 per cento sull'importo da corrispondere.
  7. La ritenuta di cui al comma 6 è effettuata dagli intermediari finanziari residenti nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.
  8. La ritenuta di cui al comma 6, nei casi in cui si realizzano i presupposti di cui ai commi 6 e 7, è effettuata nel momento in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei redditi e flussi finanziari ivi previsti e deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo la normativa vigente.
  9. La ritenuta non si applica nei confronti di soggetti non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con le quali i soggetti non residenti, aventi stabile organizzazione in Italia, comunicano agli intermediari finanziari lo status di stabile organizzazione al fine di non essere sottoposti all'applicazione della ritenuta di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo.
  11. Al fine di eliminare i fenomeni della doppia imposizione internazionale dei redditi conseguiti dai soggetti individuati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le norme convenzionali in materia di credito d'imposta.