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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.14. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
8.14.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari).

  1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare dei beni qualora gli stessi siano funzionali ad un'attività professionale o d'impresa.».

  Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 35 milioni di euro nell'anno 2017 e 120 milioni a decorrere dal 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
   All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 6,75 per cento».