Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari).
1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
«2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare dei beni qualora gli stessi siano funzionali ad un'attività professionale o d'impresa.».
Conseguentemente, al maggior onere finanziario derivante dalla precedente disposizione si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario pari a circa 35 milioni di euro nell'anno 2017 e 120 milioni a decorrere dal 2018, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione:
All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: «pari al 6 per cento», sono sostituite dalle parole: «pari al 6,75 per cento».