Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Clausola di salvaguardia).
1. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.