Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65. 1.
1. Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni.