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Legislatura XVII

Proposta emendativa 60.057. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
60.057.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60.1.
(Incentivi ai pagamenti nelle transazioni commerciali).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il «Contrasto al ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali», con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, le cui risorse sono utilizzate per le finalità di cui ai successivi commi del presente articolo.
  2. In via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge di conversione, è riconosciuto un credito d'imposta in favore delle imprese che, nelle transazioni commerciali disciplinate dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, provvedono al pagamento anticipato dell'importo dovuto rispetto ai limiti di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata la misura del credito d'imposta in relazione all'importo della fattura, ai giorni di anticipo del pagamento rispetto ai termini di legge e il volume complessivo dei pagamenti effettuati.
  4. Con lo stesso decreto di cui al precedente comma sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
  5. È vietato inserire nei contratti di fornitura di beni e servizi clausole che limitino la possibilità di effettuare operazioni finanziarie su fatture presso istituti di credito terzi rispetto ad istituti di credito convenzionati con il committente ovvero partecipati direttamente o indirettamente dal committente.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 60-bis, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede mediante le seguenti disposizioni:
   a) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 88 per cento del loro ammontare»;
   b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
    2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  3-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3-quater. Le modifiche introdotte dal precedente comma 3-bis rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3-quinquies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.