stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 60.053. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
60.053.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

  Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «, anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo,»;
   b) all'articolo 1, comma 1-ter, le parole: «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse;
   c) all'articolo 3, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo possono:
   a) acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti;
   b) concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati.

  3-ter. Ai finanziamenti di cui al comma precedente, lettera b), non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies dei codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
  3-quater. Ai titoli e agli strumenti partecipativi di cui al comma 3-bis, lettera a), si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Gli attivi e le somme rivenienti dai titoli e dagli strumenti di cui al periodo precedente:
   a) sono soggetti al trattamento previsto dalla presente legge per i pagamenti effettuati dai debitori ceduti;
   b) sono destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dei crediti delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, delle controparti di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), nonché al pagamento dei costi dell'operazione;
   c) possono essere utilizzati, entro limiti prefissati nel programma dell'operazione, anche per gli oneri connessi all'acquisto o sottoscrizione dei titoli e strumenti partecipativi di cui al presente comma ed all'erogazione dei finanziamenti ai debitori.

  3-quinquies. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, costituite nella forma di società di capitali ovvero nella forma di stabili organizzazioni di società di capitali costituite in stati appartenenti allo spazio economico europeo, anche partecipate da uno o più dei portatori dei titoli emessi dalle società di cui al comma 1, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati, nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma la garanzia dei crediti dalla stessa vantati, e i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti. Può altresì autorizzare la società veicolo ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti. Al trasferimento di diritti, beni e rapporti giuridici alla società veicolo anche se non avente ad oggetto beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3, 4, 5, e 6 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con l'esclusione, per i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, degli obblighi di pubblicità ivi previsti.
  3-sexies. Qualora la cessione di cui al comma precedente abbia ad oggetto sia i beni oggetto di locazione finanziaria, sia i relativi contratti di locazione finanziaria ovvero i rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti, la società veicolo deve essere costituita per singole operazioni di acquisto, essere liquidata una volta conclusa l'operazione, ed essere consolidata integralmente nel bilancio di una banca. Le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria. Gli adempimenti derivanti dai contratti e rapporti di locazione finanziaria ceduti ai sensi del presente articolo sono svolti dal soggetto che presta i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), ovvero da una banca o un intermediario, anche diversi da tale soggetto, autorizzati all'esercizio del fattività di locazione finanziaria.
  3-septies. La società di cartolarizzazione individua un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica a cui può essere anche conferito il potere di rappresentanza che, nell'interesse dei medesimi portatori dei titoli di capitate, nei casi previsti dai commi precedenti, eserciti tutti o alcuni diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.
  3-octies. La società veicolo di cui al comma 3-quinquies individua negli accordi intercorrenti con la società di cartolarizzazione, nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla stessa, un soggetto in possesso di una adeguata competenza tecnica che fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società veicolo sia proprietaria».