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Legislatura XVII

Proposta emendativa 60.052. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
60.052.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60.1.

  1. All'articolo 7 della legge del 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2-septies sono aggiunti i seguenti:
  «2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti, oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera a), può destinare i suddetti crediti, nonché beni, rapporti giuridici e diritti al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione e dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare le operazioni di cui alla stessa lettera a), dei crediti delle controparti di contratti derivati e di altri contratti conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), oltre che per il pagamento dei costi dell'operazione. Il soggetto finanziato può altresì costituire sui medesimi beni oggetto del patrimonio destinato un pegno a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione. Si applicano a detto pegno le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
  2-nonies. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel comma precedente e relative disposizioni attuative. Gli organi della procedura possono trasferire i crediti ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla stessa».

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le caratteristiche del patrimonio destinato di cui al comma 1, capoverso 2-octies, e le modalità di costituzione, e di gestione dello stesso nonché le formalità necessarie per l'opponibilità del vincolo di destinazione, anche attraverso il coinvolgimento della società di cartolarizzazione, e di soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge del 30 aprile 1999, n. 130, nonché i soggetti beneficiari, i diritti agli stessi attribuiti, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia assoggettato ad una procedura concorsuale.