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Legislatura XVII

Proposta emendativa 60.051. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
60.051.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60.1.

  1. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono» sono inserite le seguenti: «anche nel contesto di operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo».
    2) le parole «e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003» sono soppresse.
   b) all'articolo 3 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    3-bis. Nelle cartolarizzazioni di crediti in tutto o in parte oggetto di accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione in qualunque forma, previsti dalla legge o di procedure concorsuali, le società di cui al comma 1 del presente articolo, possono acquisire o sottoscrivere i titoli di capitale e gli strumenti partecipativi, anche emessi a seguito di conversione dei crediti stessi e concedere finanziamenti ai debitori dei crediti cartolarizzati, senza che agli stessi si applichino le disposizioni di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile a condizione che gli stessi siano erogati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter.
    3-ter. La società di cui al comma 1 può incaricare una o più società veicolo, di acquisire, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni a garanzia dei crediti dalla stessa vantati, nonché quelli oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, insieme ai rapporti giuridici derivanti da tali contratti, nonché concedere alla stessa finanziamenti, a supporto dell'acquisto e della gestione di tali beni e diritti, e/o può autorizzarla ad assumere totalmente o parzialmente il debito originario, con le garanzie ad esso inerenti.

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di acquisizione dei titoli e degli strumenti partecipativi di cui al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, la destinazione degli attivi e delle somme rivenienti dagli stessi, modalità e condizioni delle operazioni di cui al comma 1, capoverso 3-ter, anche con riferimento alla cessione congiunta di beni oggetto di locazione finanziaria e dei relativi contratti ovvero dei rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali contratti e definire le caratteristiche di un soggetto che eserciti i diritti derivanti dai titoli e dagli strumenti partecipativi e fornisca assistenza in ordine alla gestione dei beni mobili e immobili di cui la società di cartolarizzazione divenga titolare.