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Legislatura XVII

Proposta emendativa 60.046. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
60.046.

  Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

Art. 60.1.
(Incentivi all'acquisto di case antisismiche).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 1-sexies, è aggiunto il seguente comma:
  1-septies. La detrazione di cui al comma 1-quinquies spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota dell'85 per cento del prezzo dell'unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque entro l'importo massimo di 96.000 euro. In tale ipotesi, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.