Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60.1.
(Dividendi proveniente da paesi ex white list).
Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati dalle società partecipate estere, in periodi di imposta nei quali esse non erano considerate, secondo le disposizioni vigenti in detti periodi, residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.