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Legislatura XVII

Proposta emendativa 60.018. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
60.018.

  Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60.1.
(Disposizioni per lo sviluppo della previdenza complementare).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma 2.
  2. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito oltre alla restituzione a scadenza dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero.
  3. Il Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche (FGOP), istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché per le operazioni di capitalizzazione delle piccole e medie imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3 e del medesimo comma, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo, previa analisi e valutazione da parte del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia», istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, da parte degli enti previdenziali interessati. Al Comitato è affidato altresì, il compito di coordinare le iniziative di promozione e informazione, poste in essere dai Fondi pensione e dagli enti c associazioni previdenziali interessati, nonché di attivare consorzi volontari per le iniziative di investimento dei Fondi pensione che, per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace le iniziative medesime.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i successivi anni 2018 e 2019, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.