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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.21. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
6.21.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 13 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. Per i giochi di sorte a quota fissa e per i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, l'aliquota di imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata sulle somme giocate è, per ciascun gioco, pari al 59,2 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 39,3 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 43,3 per cento, se la raccolta avviene a distanza.

ident. 6.9.