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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.107. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
6.107.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è aggiunto il seguente:
  «466-bis. Per gli anni 2017-2018-2019, nel saldo individuato ai sensi del comma precedente, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici scolastici, per gli interventi nella viabilità e impianti di illuminazione pubblica ai fini della sicurezza stradale, effettuati con l'avanzo di amministrazione libero e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.».

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere pari a 200 milioni per il 2017 si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.