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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.103. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
6.103.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 19 per cento con le seguenti: 21 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di bilanci degli enti locali).

  1. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che presentano un Fondo di solidarietà comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse, così come individuate alla voce B11 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 18-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, si provvede, quanto a 100 milioni per il 2017 e 300 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (CAP. 2352), di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Per il restante onere, pari a 200 milioni per il 2017, si provvede mediante aumento di 2 punti percentuali per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.