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Legislatura XVII

Proposta emendativa 58.08. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
58.08.

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Modifiche alla disciplina sulla deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio delle imprese, arti e professioni).

  1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è elevata al 100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».

  Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole da: è incrementata fino alla fine del comma con le seguenti: è ridotta di 9 milioni di euro per il 2017 ed è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 77 milioni di euro per l'anno 2023 e di 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.