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Legislatura XVII

Proposta emendativa 57.9. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
57.9.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, in quanto azienda sanitaria così individuata ai sensi della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato riferibile alle prestazioni termali sia prevalente rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della stessa legge.
  3-ter. Considerato che l'attività di imbottigliamento delle acque minerali è compreso tra le attività industriali, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali destinate all'imbottigliamento.

ident. 57.5.