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Legislatura XVII

Proposta emendativa 57.4. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
57.4.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di strutturare operazioni di controgaranzia degli impegni assunti dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in relazione a portafogli di nuovi finanziamenti alle Piccole e Medie Imprese, il Ministero dello sviluppo economico potrà utilizzare, nel 2017, per un ammontare fino a 150 milioni di euro, le disponibilità del Fondo per la crescita disponibile e/o quelle derivanti dai trasferimenti di cui all'articolo 1, comma 876, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3-ter. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare con l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apposita convenzione nella quale siano anche stabilite modalità, criteri e condizioni alle quali lo stesso Istituto possa apportare ulteriori risorse al fine di ampliare il portafoglio contro garantito di nuovi finanziamenti alle PMI.
  3-quater. Le risorse liberate attraverso le operazioni di cui ai precedenti commi sono utilizzate per istituire, in via sperimentale, una riserva all'interno dello stesso Fondo di garanzia, destinata a garantire imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti fino a 499 e per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro in relazione a operazioni finanziarie, realizzate con qualsiasi forma, ivi inclusa l'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Con la riserva anzidetta potranno inoltre essere garantite PMI per la quota eccedente i massimali di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti dell'importo massimo garantito di 5 milioni di euro per singola impresa di cui sopra.