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Legislatura XVII

Proposta emendativa 57.040. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
57.040.

  Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

Art. 57.1.
(Proroga dell'iper-ammortamento).

  1. All'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,»;
   b) al comma 10, sostituire le parole: «nel periodo indicato al comma 8,» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 31 dicembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,».

  2. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

  3. Nell'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».
  4. Le modifiche recate dai commi 2 e 3 si applicano alle operazioni effettuate dal 1o gennaio 2018.