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Legislatura XVII

Proposta emendativa 57.028. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
57.028.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57.1.

  1 . All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle »linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale«, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo ad alcuni sub-criteri.
  3. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6, lettere a), c) e d), del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6, lettera b) devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.
  4. All'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: »A decorrere dal 1 gennaio 2008« sono sostituite dalle seguenti: »A decorrere dal 1 gennaio 2018« e le parole: »un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale« sono sostituite dalle seguenti: »un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio”.
  5. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2 comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 97 e quanto già versato per gli stessi anni.