Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57.1.
1. Il termine di cui all'articolo 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di verificare la scarsità delle risorse naturali disponibili ed individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle aree disponibili.