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Legislatura XVII

Proposta emendativa 57.025. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
57.025.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57.1.
(Interpretazione autentica).

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.