Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57.1.
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 14, comma 2-sexies, prima delle parole: «Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento sono inserite le seguenti: »il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sul Valore Aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.«;
all'articolo 16, al comma 1-quinquies, prima delle parole: »Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento«, sono inserite le seguenti: »Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sui Valore Aggiunte o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.”.