Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57.1.
(Misure per favorire il microcredito).
1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, purché costituite da almeno 1 anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti, recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente articolo.