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Legislatura XVII

Proposta emendativa 56.05. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
56.05.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

  1. Dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE».
  4. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307.