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Legislatura XVII

Proposta emendativa 55.049. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
55.049.

  Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55. 1.
(Card di lavoro saltuario e temporaneo).

  1. Per le prestazioni lavorative di natura temporanea e saltuaria, a carattere meramente occasionale, rese da soggetti esposti al rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, è istituita la carta di lavoro saltuario e temporaneo, di seguito denominata card.
  2. La card è personale, nominativa, non cedibile ed è rilasciata, a domanda, ai soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge da parte di un ufficio postale.
  3. Sulla card possono essere accreditati compensi per attività lavorative temporanee, svolte anche in favore di più committenti, non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Inps e le Poste italiane spa sottoscrivono apposita convenzione per le modalità di rilascio della card di lavoro temporaneo, l'identificazione dei soggetti richiedenti e l'attivazione della piattaforma tecnologica TW (temporary work) di cui al comma 13 del presente articolo.
  4. La card può essere utilizzata nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici di carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative;
   e) della collaborazione con enti pubblici e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, ovvero di solidarietà;
   f) di attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   g) delle prestazioni a carattere stagionale rese nei settori turistico-alberghiero e ricettivo;
   h) delle vendite di fine stagione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

  5. Possono essere titolari della card:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe e i pensionati;
   c) i giovani di età inferiore a venticinque anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università o presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado;
   d) i disabili e i soggetti in comunità di recupero.

  6. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo, anche ai fini del successivo controllo sulle prestazioni di sostegno del reddito, devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, prima di richiedere la card alle Poste.
  7. La card può essere utilizzata dai titolari come strumento di pagamento elettronico.
  8. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea oraria è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  9. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo. Il valore nominale della prestazione lavorativa saltuaria e temporanea è fissato in 10 euro per le attività rese in favore di committenti non imprenditori o non professionisti ovvero in 15 euro per prestazioni rese in favore di committenti imprenditori o professionisti. Nel settore agricolo, il valore è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata determinato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
  10. Il committente effettua il pagamento della prestazione di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica di cui all'articolo 5 ed il prestatore di lavoro saltuario e temporaneo percepisce il proprio compenso, al netto delle ritenute, mediante accredito sulla propria card. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo.
  11. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario Poste provvede ad eseguire, per conto del prestatore di lavoro saltuario e temporaneo il versamento dei contributi previdenziali all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale della prestazione oraria, e, per fini assicurativi contro gli infortuni, all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in misura pari al 7 per cento del valore nominale della prestazione oraria, trattenendo l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso delle spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata Gestione separata dell'INPS.
  12. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti, correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  13. Con la convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge è attivata la piattaforma tecnologia TW (Temporary work), a cui i committenti accedono con le credenziali fornite dalle Poste per il tramite dell'Inps.
  14. I committenti procedono al pagamento delle prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo in modalità telematica all'interno dell'applicativo TW. I pagamenti degli importi dovuti per l'accesso ai servizi e per la costituzione anticipata di un castelletto, cioè un deposito a scalare dal quale vengono detratti i pagamenti effettuati, devono essere eseguiti con:
   a) F24, dal soggetto munito di firma digitale;
   b) carta di credito;
   c) carta prepagata postepay;
   d) bonifico da conto Bancoposta;
   e) bonifico bancario.

  15. Ciascun committente può caricare il proprio castelletto per un valore non superiore a 15.000 euro all'anno.
  16. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le parti sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.