Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55. 1.
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro il limite di due anni» anni con le parole: «entro il limite di un anno»;
b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: ”In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.