Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55. 1.
(Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276).
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e s.m., sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «entro il limite di due anni» sono sostituite con le parole: «entro il limite di un anno»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «dalla cessazione dell'appalto» sono inserite le seguenti: «e fino alla concorrenza del debito che il committente/appaltatore ha verso l'appaltatore/subappaltatore nei tempo in cui l'azione solidale viene esercitata, secondo il principio fissato dall'articolo 1676 del c.c.» ed in fondo al primo periodo inserire: «; gli importi corrisposti solidalmente compensano tale debito.»;
c) dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «In caso di pagamento diretto del committente o dell'appaltatore di debiti retributivi o contributivi di uno degli appaltatori o subappaltatori, le somme corrispondenti si compensano, ai sensi dell'articolo 1243, comma 1, del codice civile, con i debiti derivanti dal contratto di appalto o subappalto. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la compensazione si verifica anche in caso di fallimento del subappaltatore.».